“Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 14/2009, come modificato dall’articolo 5 della l.r. 21/2011, dall’articolo 20 della l.r. 18/2012, dall’articolo 12 della l.r. 26/2013 e successivamente dall’articolo 1 della l.r. 49/2014, le parole: “entro il 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2016”” Così si legge al comma 1 dell’articolo 5 della Legge regionale n .33 del 19 novembre 2015 pubblicata sul Bollettino n. 152 della Regione Puglia disposizione recante “Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e norme interpretative alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)”. Di fatto dal 20 novembre i residenti in puglia hanno ancora un anno di tempo per poter usufruire dei bonus volumetrici previsti dal Piano Casa Puglia. Oltre alla proroga sono state apportate due modifiche alla legge regionale 14/2009 per fugare alcuni dubbi interpretativi sollevati in fase di applicazione. Il primo riguarda un chiarimento sul requisito della “residenzialità”, in relazione agli edifici ammessi al bonus. Il secondo sottolinea che nei procedimenti regolati dal Piano territoriale regionale e nei procedimenti connessi di natura urbanistica e ambientale, il parere della soprintendenza si intende obbligatorio e non vincolante.