Nessuna ulteriore proroga all’introduzione in Lombardia dei valori più restrittivi tabellati dal decreto regionale n.6480/2015 come accaduto per il 2016 su sollecitazione di UNICMI. Dal 1° gennaio in Lombardia i limiti per la trasmittanza dei serramenti commercializzabili per la riqualificazione degli edifici nelle diverse zone climatiche sono quindi diventati decisamente più bassi di quelli tabellati per poter usufruire della detrazione del 65%. Questo in continuità con quanto risposto da Amando De Crinito dirigente delle Regione Lombardia , alla lettera con cui l’associazione, a firma del D.G. Pietro Gimelli, aveva reiterato la richiesta di ulteriore proroga al 2017, proroga rifiutata e così motiva nel testo che riportiamo testualmente: ” Egregio Direttore, pur comprendendo le motivazioni della Sua richiesta, devo farLe presente che le criticità che alcune imprese possono avere ancora con le loro linee produttive si pongono in contrasto con le aspettative delle imprese che hanno fatto uno sforzo per adeguarsi ai requisiti prestazionali approvati con decreto 6480/2015, in attuazione della dgr 3868/2015. Un rinnovo della proroga in questione sarebbe un torto nei confronti di queste ultime e renderebbe sempre meno credibile ogni nuova disposizione normativa regionale. Non credo, inoltre, che l’applicazione dei limiti di trasmittanza disposti con il suddetto decreto penalizzi i cittadini lombardi, dal momento che il ritorno a un solo valore prestazionale, senza scadenze temporali intermedie, darà loro maggiori certezze rispetto alla qualità dei serramenti da installare. Ciò consentirà di rendere pienamente effettiva la volontà regionale di anticipare l’entrata in vigore dei requisiti di efficienza energetica degli edifici. Per le motivazioni di cui sopra, ritengo opportuno soprassedere alla Vs. richiesta e confermare che dal 1° gennaio 2017 dovranno essere applicati i limiti di trasmittanza disposti con decreto n.6480/2015.” A far data dal 1° gennaio in Lombardia la “Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione” non può essere superiore ad 1,4W/m2K per gli interventi effettuati su edifici situati nella zona climatica E, e di 1,0W/m2K in quelli situati nella zona climatica F.