La riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali “…può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. 192/005 e s.m.i. e insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento”.
Anche nell’ultimo aggiornamento – diffuso il 9 maggio – di alcuni dei sui vademecum per l’uso riepilogativi dei lavori incentivati e suddivisi per ciascuna tipologia di intervento, l’ENEA rilancia la possibilità che contestualmente all’effettuazione dei lavori su oltre il 25 % delle parti comuni gli edifici condominiali è ammissibile sia la sostituzione dei serramenti appartenenti agli appartamenti dei singoli condomìni sia l’installazione di schermature solari.
Ciò di fatto comporta la possibilità che pure gli interventi di sostituzione dei serramenti e l’installazione di schermature solari effettuati nei singoli appartamenti costituenti il condominio possono avere accesso ai più elevati livelli di detrazioni ammessi: dal 70 all’ 85% della spesa effettuata.
Le sole condizioni poste per poter usufruire di una detrazione che può arrivare fino allo 85% anche per serramenti e schermature, continuano ad essere che tali interventi “individuali” devo essere inseriti nella relazione tecnica dei lavori condominiali previsti e sulle stesse strutture esterne.
Come più volte segnalato sia sul web che sulle pagine di “serramenti + design” ( si legga in proposito il primo piano “Efficienza energetica nei condomini: quale spazio per i serramenti?” Pubblicato sul numero di gennaio) che sulla sua “appendice” web questa è e rimane una interpretazione di ENEA.
Interpretazione indubbiamente autorevole (considerando anche che è l’Ente deputato ad effettuare i controlli a campione) e logica per il raggiungimento dei risultati previsti da tali interventi. Tuttavia, come ricorda la stessa ENEA, spetta all’Agenzia delle Entrate dare ufficialità legale a simili “interpretazioni”.
Abbiamo provato ad interpellare in merito l’Agenzia delle Entrate ma a tutt’oggi senza successo.
Per questo rilanciamo l’invito alle associazioni di settore a sollecitare l’Agenzia delle Entrate affinché l’interpretazione data da un Ente autorevole quale ENEA possa essere al più presto recepita in una circolare e/o dispositivo legislativo ufficiale così da evitare a priori qualunque possibile rischio si possano aprire nel merito dei contenziosi a lavori effettuati.
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