Da oggi primo agosto 2019 l’opzione dell’anticipo in fattura dell’ecobonus da “spauracchio” per le PMI del settore costruzioni e impianti rischia di diventare un concreto incubo perché ne mette a repentaglio la stessa sopravvivenza.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti diffuso il provvedimento attuativo ( alla prima pubblicazione ancora privo di protocollo e di modulo allegato) che rende accessibile da parte del cliente la richiesta al fornitore di serramenti di avere anticipato in fattura l’intero importo eventualmente spettante per l’ecobonus.
L’opzione dell’anticipo in fattura dell’ecobonus rischia così di diventare di fatto, la modalità prioritariamente richiesta dal cliente che se non assecondata dal fornitore potrebbe portalo a rivolgersi ad altri così da poter immediatamente godere dell’intero importo spettante invece di vederselo riconoscere suddiviso in 10 anni
Difficilmente le modalità per avere accesso a tale opzione costituirà un ostacolo.
In merito nel provvedimento attuativo si legge:
“….1.2.L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. 1.3. La comunicazione di cui al punto 1.2 è effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e deve contenere, a pena d’inammissibilità:… la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione; …la tipologia di intervento effettuato; …l’importo complessivo della spesa sostenuta; …l’anno di sostenimento della spesa; … l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante); … i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;… la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto; … la data in cui è stata esercitata l’opzione; … l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato….”
Per facilitare l’invio della comunicazione viene precisato che: ” In alternativa alle modalità di cui al punto 1.3 (comunicazione online ndr), la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il modulo allegato al presente provvedimento, contenente le informazioni di cui al punto precedente.
Il modulo può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l’opzione, unitamente al relativo documento d’identità. Eventuali ulteriori modalità di invio della comunicazione saranno rese note nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione...”
tutto il “carico” sul fornitore
Di fatto, il fornitore dovrà farsi carico non solo di anticipare l’importo che poi – se avrà la capienza – recupererà in 5 anni senza avere riconosciuto alcun tipo di beneficio per il “servizio” offerto ( quello di fare da “banca al cliente” e usiamo il singolare perché il plurale sarà prerogativa solo delle grandi società), ma dovrà farsi carico pure di tutti gli adempimenti formali previsti affinché l’importo anticipato gli sia riconosciuto.
Vi riportiamo testualmente quanto previsto in merito dal punto 3 del provvedimento:”
… Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione di cui al punto 1.2, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3.2 Ai fini di cui al punto 3.1: a) il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; b) successivamente alla conferma di cui al punto precedente, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
3.3 Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
3.4 La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.”
la “foglia di fico” suggerita dall’antitrust
L’ultimo punto del provvedimento riguarda “la foglia di fico” costituita dalla possibilità data al fornitore (e “suggerita” dall’Antitrust per salvare il provvedimento) di:” cedere il credito d’imposta di cui al punto 3 ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”