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Accesso credito bonus pubblicità termina il 31 marzo

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Accesso credito bonus pubblicità termina il 31 marzoRicordiamo che fino al 31 marzo è possibile presentare online la comunicazione per l’accesso al “bonus pubblicità” ovvero al credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali (superiori all’1%) cosi come previsto dall’articolo 57 Bis del decreto legge n50 del 24 aprile 2017.

Credito d’imposta riconosciuto nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro.

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.41 dell’8 aprile 2019.

Ricordiamo che nei casi in cui la presentazione sia effettuata dagli intermediari o da una società del gruppo, all’atto della ricezione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva questi ultimi devono consegnare al contribuente l’impegno a presentarla in via telematica.

La data dell’impegno, la sottoscrizione del soggetto incaricato e l’indicazione del suo codice fiscale vanno riportati nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.

Il soggetto incaricato è tenuto, altresì, a conservare l’originale della comunicazione/dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento d’identità dello stesso ed  è tenuto a consegnare al richiedente una copia della comunicazione/dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

In caso di presentazione di più comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta relative al medesimo anno, è ritenuta valida l’ultima trasmessa entro il termine di presentazione.

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