Unione Europea

    In vigore nuovo Regolamento europeo marcatura CE prodotti da costruzioni

    L'applicazione del nuovo Regolamento europeo n. 2024/3110 sulla marcatura CE sarà graduale e fino all'avvenuta sostituzione delle specifiche norme che disciplinano i singoli prodotti quelli attualmente in commercio restano utilizzabili

    Come era nelle attese il nuovo Regolamento europeo n. 2024/3110 relativo alla marcatura CE dei prodotti da costruzione, è entrato in vigore a gennaio introducendo il nuovo requisito essenziale relativo alle “Emissioni nell’ambiente esterno delle opere di costruzione” .

    L’applicazione del nuovo Regolamento europeo n. 2024/3110 la marcatura CE sarà graduale e fino all’avvenuta sostituzione delle specifiche norme che disciplinano i singoli prodotti quelli attualmente in commercio restano utilizzabili.

    Di fatto, ad eccezione di quelli che stabiliscono principi e procedure di elaborazione delle norme di prodotto, subito applicabili, tutti gli articoli dettagliati nel Regolamento cominceranno a produrre effetti tra un anno.

    Rispetto all’attuale Regolamento europeo n. 305/2011, resta invariato il principio secondo cui un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata deve essere in possesso di una dichiarazione di prestazione e di conformità alla stessa norma armonizzata, ai fini della sua immissione sul mercato della UE e quindi del suo utilizzo nelle opere di costruzione. Importante ancora sottolineare come all’estensione dei principi fondamentali è direttamente collegata l’inclusione degli aspetti legati alla sostenibilità dei prodotti da costruzione.

    Entrate in vigore le specifiche norme armonizzate di prodotto, il suo fabbricante dovrà dichiarare  le prestazioni ambientali definite dalla norma stessa, mentre l’utilizzatore del prodotto (per i serramenti tipicamente l’impresa costruzioni e privati), prima di procedere all’acquisto potrà/dovrà nel casso delle imprese confrontare le prestazioni dichiarate per i prodotti marcati CE con i requisiti di progetto.

    Da ribadire, inoltre, che le norme armonizzate attualmente che fissano le caratteristiche essenziali e le modalità di dichiarazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione, continueranno a essere applicabili, fino a quando non verranno sostituite dalle nuove norme armonizzate ai sensi del nuovo Regolamento.

    Le prime di queste saranno pubblicate all’incirca tra 5 anni, mentre i relativi obblighi per i fabbricanti diverranno applicabili un anno dopo l’atto di esecuzione delle stesse norme (in modo da lasciare tempo per conformarsi). La conclusione della sostituzione delle norme armonizzate è prevista tra 15 anni.

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