Annunciato già lo scorso anno ed approvato nel Consiglio dei Ministri del 26 febbraio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n.52 del 2 marzo 2024, il decreto legge n°19 che definisce “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che all’articolo 38 dettaglia anche le attese disposizione della misura incentivante gli investimento definiti dal “ Piano Transizione 5.0” quale parte integrante della missione 7 del REPowerEU con dotazione finanziaria di 6,3 miliardi di euro.
Rimandandovi alle pagine del prossimo numero di Serramenti Design e Serramenti per gli approfondimenti di dettaglio, ricordiamo che per l’effettiva applicabilità delle misure incentivanti previste sono necessari sia la pubblicazione, entro 30 giorni, di uno o più decreti ministeriale attuativi sia l’implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentirne l’attività di monitoraggio e controllo.
La misura agevolativa introdotta dal Piano Transizione 5.0 è costituita da un credito di imposta variabile che in funzioni del tipo di investimento può usufruire di una maggiorazione della base di calcolo che può arrivare al 140%; investimenti che in generale riguardano “… Beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento…”.
Come chiaramente dettaglio nel testo del decreto legge il beneficio del credito d’imposta spettante è comunque “subordinato” alla presentazione di certificazioni che dovranno essere dettagliate nel decreto attuativo ministeriale previsto.
Certificazioni che in tutti i casi dovranno attestare:” a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4; b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ”.
Il decreto ministeriale atteso dovrà, inoltre, indicare anche i requisiti:” in termini di indipendenza, imparzialità’, onorabilità’ e professionalità’, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso: i) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI ”