Legge

La riformata garanzia verso i consumatori: difetti e rimedi

Una volta descritti e precisati nel precedente intervento i contenuti dei diritti riconosciuti al “consumatore” dal Codice del Consumo”, a garanzia del suo acquisto, diviene dunque indispensabile, affinché questi “diritti” non restino “sulla carta”, conoscere i rimedi messi a disposizione  dal legislatore nel caso di violazione dei diritti stessi, ossia nei casi di  “difetto di conformità” del bene acquistato

 

Come anticipato in chiusura del secondo approfondimento  di questa miniserie  sulla garanzia avviata a giugno e dedicata, lo ricordiamo, al “Codice del consumo” nella versione riformata applicabile a tutti i contratti conclusi tra un “venditore” ed un “consumatore” successivamente al 1° gennaio 2022, dedichiamo questo terzo approfondimento ai “rimedi” che il “consumatore” ha diritto di esigere in caso di “difetto di conformità” del bene serramento acquistato rispetto ad uno o più dei requisiti che devono essere soddisfatti per norma di legge e che sono stati trattati nei precedenti approfondimenti pubblicati anche sulle pagine di “serramenti design e componenti”

Una volta descritti e precisati nel precedente intervento i contenuti dei diritti riconosciuti al “consumatore” dal Codice del Consumo, a garanzia del suo acquisto, diviene dunque indispensabile, affinché questi “diritti” non restino “sulla carta”, conoscere i rimedi messi a disposizione  dal legislatore nel caso di violazione dei diritti stessi, ossia nei casi di  “difetto di conformità” del bene acquistato.  

Per rimediare infatti a questo difetto e soddisfare  gli interessi del consumatore” il legislatore europeo ha previsto una serie graduata e condizionata dirimedi” con una disciplina pienamente armonizzata a livello europeo allo scopo di eliminare le divergenze e gli ostacoli che si frapporrebbero alla realizzazione di un effettivo mercato europeo interno ed “unico” tra gli Stati membri della UE qualora la tutela del “consumatore” sotto questi importanti profili fosse attuata in modo diverso tra Stato e Stato.

Pertanto, in primo luogo ilconsumatore”  può puntare al ripristino della conformità del bene “ (che infatti spesso rappresenta la soluzione più diretta ed immediata alla soluzione del  problema di “non conformità”) scegliendo tra la “riparazione” o la “sostituzione” del bene difettoso, ma questa scelta tra i due rimedi è condizionata  da determinate circostanze e da alcuni fattori con i quali il legislatore  mira a salvaguardare la obiettiva fattibilità della realizzazione dei “rimedi” e l’equilibrio economico del rapporto.

Infatti, il rimedio prescelto a garanzia del consumatore può essere sostituito dal rimedio alternativo quando il primo sia “impossibile” (ad es. “sostituzione” di beni non più in produzione per cause di forza maggiore) o imponga al venditore “costi sproporzionati” tenendo conto di tutte le circostanze tra le quali, in particolare, “il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità” e “l’entità del difetto di conformità”.

Quest’ultimo caso può presentarsi, ad esempio, quando risulterebbe sproporzionato chiedere la onerosa e costosa sostituzione di un bene soltanto graffiato mentre il graffio potrebbe essere facilmente, rapidamente ed efficacemente riparato in garanzia

A tale  riguardo occorre infatti salvaguardare sempre l’equilibrio dei contrapposti interessi, considerando anche dalla parte del “consumatore” se la “possibilità di eseguire il rimedio alternativo” possa essere realizzata dal “venditore” in modo da non arrecare “notevoli inconvenienti” al “consumatore” stesso (v. art. 135 bis, commi 1 e 2).

Garanzia. Quando il venditore può “rifiutarsi di rendere conformi i beni”

E’ importante, inoltre ,considerare che possono ricorrere obiettivamente condizioni particolari e tali da autorizzare in determinate circostanze il “venditore” a rifiutarsi direndere conformi i beni”.  La disciplina di legge (v. art. 135 bis, c. 3) prevede infatti un tale potere del “venditore”  quando entrambi i “rimedi”  potenzialmente alternativi, ossia “riparazione” e “sostituzione”, sono entrambi “impossibili” o nel caso in cui – sempre considerando entrambi i “rimedi” – i “costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenendo conto di tutte le circostanze più significative sul piano economico e delle circostanze di fatto che possono sussistere in concreto, quali, anche a questi effetti, il “valore del bene” e l’ “entità del difetto di conformità”.

L’esempio che ricorre in questo caso è quello di beni situati in un luogo diverso da quello in cui sono stati consegnati originariamente cosicché le spese di spedizione e di trasporto potrebbero diventare sproporzionate per il venditore.

Garanzia. Quando si applicano i “rimedi” della “riduzione del prezzo” o della “risoluzione del contratto”

Appare peraltro evidente come in tutti i casi, circostanze e condizioni in cui il “venditore” può rifiutarsi di “rendere conformi i beni” con la “riparazione” o la “sostituzionedebba farsi luogo, senza altre e possibili soluzioni alternative, ai rimedi succedanei della “riduzione del prezzo” o della “risoluzione del contratto”.

Da quanto fin qui esposto consegue che nella successione graduata e condizionata dei “rimedi”  al “difetto di conformità al contratto” deve farsi luogo alla “riduzione del prezzo” o alla “risoluzione del contratto” in tutti i casi in cui la soluzione prioritaria del “ripristino della conformità dei beni” – non possa essere in concreto attuata a causa della serie di fattori, di circostanze e di valutazioni  che sono state fin qui individuati, anche con esemplificazioni, ed ai quali è necessario aggiungere anche tutto quanto sarà pure qui in seguito evidenziato.

Infatti, viene meno anche obiettivamente sul piano economico e giuridico ogni ragione di fare luogo prioritariamente e preferibilmente ai rimedi che mirano al “ripristino della conformità dei beni” in tutti i casi in cui:

  • il venditore non ha effettuato del tutto la riparazione o la sostituzione;

oppure il venditore medesimo:

  • non ha effettuato la riparazione o la sostituzione sempre “senza spese” per il consumatore ed entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità”.

In altri termini, pur non essendo stato quantificato il termine entro il quale la “riparazione” o la “sostituzione” devono essere effettuate, tuttavia dalle premesse della Direttiva (UE) 2019/771 si ricava il principio secondo cui l’uno o l’altro rimedio deve essere ultimato entro un periodo di tempo ragionevole” che è da determinarsi in modo oggettivo e, quindi, tenendo conto della natura e della complessità dei beni, della natura e della gravità del difetto di conformità;

  • non ha effettuato ed ultimato i rimedi in modo da evitare al consumatore “notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene”, come, ad esempio, nei casi di “importanti ritardi”, di gravi disagi e/o oneri o costi e di perdurante inutilizzabilità dei beni a causa dell’inefficacia dei rimedi;
  • non ha adempiuto all’obbligo di rimozione del bene non conforme che è stato installato – nei casi in cui la riparazione richieda la rimozione e non ha provveduto alla installazione del bene sostituito o riparato;
  • ha rifiutato di rendere conformi i “beni” nei casi previsti dalla legge (rimedi impossibili o costi sproporzionati, secondo il comma 3 dellart.135 bis);
  • ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze che non procederà al ripristino della conformità al bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli incombenti per il consumatore:
  • non riesce a rimediare efficacemente al difetto di conformità del bene nonostante il tentativo di ripristinare la “conformità” stessa.

Garanzia. Le conseguenze  della particolare gravità del difetto ed il diritto del consumatore di scelta tra la “riduzione del prezzo” e la “risoluzione del contratto” 

A queste ipotesi di impossibilità, rifiuto o fallimento dei rimedi della riparazione o sostituzione – e di conseguente legittimazione dei rimedi  succedanei della “riduzione del prezzo” o della “risoluzione del contratto” – si aggiunge l’ipotesi in cui il “difetto dei conformitàè talmente grave da escludere la legittimità dei primi rimedi e da giustificare, invece, i rimedi successivi.

Quest’ultimo caso può ricorrere per talune situazioni nelle quali il difetto di conformità è tale da pregiudicare del tutto l’utilizzo del bene e da fare venire meno l’aspettativa e la fiducia del consumatore per interventi di riparazione o sostituzione del bene difettoso che possano avere una efficacia risolutiva del “difetto” e dei conseguenti problemi.

Il “consumatorepuò, in tutti i casi qui prima elencati di riconosciuta impraticabilità legale dei rimedi della “riparazione” o “sostituzione” secondo  la previsione del comma 4 dell’art. 135 bis, normalmente scegliere tra, da una parte, il rimedio della “riduzione del prezzo” proporzionale alla diminuzione del valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme –  e – dall’altra parte – la “risoluzione del contratto”, con la quale il “consumatore” restituisce il bene al venditore a spese di quest’ultimo ed il venditore, da parte sua, rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il “bene”.

Garanzia. Quando il “consumatore” non può scegliere il rimedio della “risoluzione del contratto”

Ma vi è un caso in cui ilconsumatore” non può pretendere il rimedio radicale e risolutivo della “risoluzione del contratto” e deve quindi accontentarsi dell’altro “rimedio”, limitando quindi il proprio diritto alla pretesa della “riduzione del prezzo”.  Questo particolare caso di limitazione del diritto di scelta del consumatore sarà affrontato nel prossimo approfondimento con la 4a ed ultima parte della speciale miniserie dedicata, conviene ribadirlo, al “Codice del consumo” nella versione riformata dal D.lgs. n. 170/2021, applicabile a tutti i contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022 tra “venditore” e “consumatore”.

(a cura del Prof. Avv. Antonio Oddo)

 

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