In merito all’obbligo di invio all’Anagrafe tributaria sia dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari sia di quelli relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa, l’Agenzia delle Entrate ha disposto (Prot. n. 54581/2014) l’avvenuta modifica dei termini di invio della comunicazione che ora per entrambe può essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta “…in cui i beni sono concessi o permangono in godimento” nel primo caso e “…in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti” nel secondo. Stando a quanto chiarito del disposto, il nuovo termine per la comunicazione dei dati ha lo scopo di agevolare l’adempimento evitando la concentrazione di un’unica scadenza dell’adempimento comunicativo e di quello dichiarativo