L’Associazione Nazionale per la tutela della Finestra made in Italy (ANFIT) torna opportunamente su quanto indicato dai nuovi CAM con alcune precisazioni relative all’indicazione nel testo dell’impiego nei contratti pubblici di posatori certificati anche per i serramenti.
Indicazione erroneamente presentata da alcuni operatori come obbligatoria la dove, in verità, l’impiego di posatori serramenti certificati secondo la UNI 11673 – 2 (“Posa in opera di serramenti – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore di serramenti”) costituisce uno dei criteri premiati indicati, ma non un obbligo.
Volontà di fare chiarezza che segue la pubblica dichiarazione della propria soddisfazione per l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.182 del 6 agosto del decreto “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi“.
Di seguito riportiamo le opportune puntualizzazioni articolate da ANFIT in merito alla disposizione relativa all’impiego di posatori certificati di serramenti indicata da un Decreto che anche in altri importanti aspetti coinvolge la filiera, soprattutto per l’impiego di serramenti in PVC.
Puntualizzazioni articolate da ANFIT
“Cogliamo l’occasione per chiarirne ed evidenziarne i punti principali per il settore dei serramenti. Il documento:
– entra in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 4 Dicembre 2022;
– attribuisce grande valore alla capacità tecnica dei posatori e alla certificazione delle competenze;
– non comporta l’obbligo della certificazione per i posatori di serramenti;
– in relazione ai cantieri derivanti da gara d’appalto, attraverso il punto 3.2.6, introduce dei criteri premianti legati alla capacità tecnica dei posatori. In sostanza viene attribuito un punteggio aggiuntivo all’operatore economico che si avvale di posatori professionisti, la cui competenza deve essere dimostrata attraverso un’analisi curricolare da cui emerga o la partecipazione a un corso di specializzazione tenuto da un organismo accreditato o, in alternativa, un certificato di conformità alle norme tecniche UNI rilasciato da Organismi di Certificazione, o Enti titolati, in possesso dell’accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024;
– stabilisce che per quanto riguarda i posatori di serramenti, la specializzazione è comprovata dal certificato nominale di conformità alla norma tecnica UNI 11673-2
– non indica specifici livelli di formazione/qualifica/certificazione di riferimento. Nel caso dei posatori di serramenti il possesso di certificazione EQF3 o EQF4 garantisce il rispetto dei requisiti per l’accesso ai criteri premianti;
– impone che per ottenere il punteggio premiante tutti i nominativi che prendono parte alla procedura di posa debbano essere in possesso della certificazione;
– introduce criteri premianti per la competenza dei posatori che si vanno ad aggiungere ad altri aspetti tipicamente valutati in sede di gara d’appalto. Tra questi si ricordano il possesso da parte dell’azienda della certificazione SOA e delle polizze assicurative sui prodotti e sulla lora messa in opera.
Chiariti questi aspetti, cogliamo l’occasione per ricordare che ANFIT da anni mette a disposizione un ventaglio completo di servizi in relazione al mondo della posa in opera: dai corsi di formazione qualificati dall’Ente di certificazione ICMQ Spa, al Marchio di Posa e/o di Progettazione, agli esami di certificazione in qualità di Organismo di Valutazione accreditato da ICMQ Spa.”